Nella Sentenza 30.8.2010, n. 32404, la Corte di Cassazione ha stabilito che configurano il reato di “atti persecutori” (cd. stalking), di cui all’art. 612-bis, c.p. (1), le molestie perpetrate attraverso il reiterato invio alla persona offesa di sms e di messaggi di posta elettronica o “postati” sui social network (ad es. Facebook), nonchĂ© con la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati che ritraggono rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima (2).
La pronuncia appare particolarmente interessante poiché individua una declinazione concreta e sempre più utilizzata dell’incriminazione di cui all’art. 612-bis, c.p.: il cd. cyberstalking. Con tale termine si definisce l’impiego spregiudicato ed insidioso delle nuove tecnologie (Internet, posta elettronica, ecc.) con finalità persecutorie ed assillanti.
La crescente diffusione delle tecnologie informatiche favorisce tale nuova tipologia di stalking che nasce e si sviluppa in Internet per poi diffondersi talvolta nel mondo reale.
Nel cyberstalking l’elemento caratterizzante risulta pertanto essere l’utilizzo dei sistemi di comunicazione al fine di indurre nel destinatario un fondato timore per l’incolumità propria o dei propri familiari.
Riguardo alla fattispecie esaminata nella pronuncia, rileva in particolare il comportamento persecutorio di un uomo che aveva reagito alla fine della propria relazione sentimentale ponendo in essere una serie di condotte insistenti, persecutorie e ossessionanti nei confronti della vittima.
In particolare, i Supremi Giudici hanno dato rilievo ai continui episodi di molestie, attuati con telefonate, invii di sms e di messaggi di posta elettronica nonché con messaggi su Facebook e la trasmissione, tramite questo social network, del filmato di un rapporto sessuale tra l’autore del reato e la vittima, al tempo sua compagna.
Stalking
La grande diffusione dei sistemi di comunicazione elettronica ha reso più facile lo stalking ovvero “condotte assai differenti tra di loro ma che hanno come conseguenza ultima l’attacco al bene giuridico rappresentato dalla libertà e tranquillità personale” (3)
Il reato di stalking (dall’inglese to stalk “fare la posta” alla preda) è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. 23.2.2009, n. 11, conv. con modif. dalla L. 23.4.2009, n. 38, colmando, con il citato art. 612-bis, c.p., una profonda lacuna normativa ed offrendo così importanti strumenti di tutela.
Infatti, il Legislatore, con tale norma incriminatrice, ha inteso porre rimedio alla “incapacità delle incriminazioni di minaccia, molestie e violenza privata a fornire una adeguata risposta repressiva al peculiare profilo criminologico di colui che pone in essere comportamenti consimili in maniera seriale” (4)
La nuova fattispecie di reato comprende tutte quelle molestie e quei comportamenti assillanti ed ossessivi che mirano ad indurre la vittima in uno stato di soggezione psicologica funzionale alla ricerca di un contatto personale e intrusivo nella vita privata altrui (5).
Per la configurabilità del reato di stalking è necessario che le condotte reiterate di minaccia o di molestia approdino ad (almeno) uno dei tre eventi tipizzati dall’art. 612-bis, c.p.
Pertanto, i ripetuti comportamenti diretti a minacciare o molestare la persona offesa devono essere tali da determinare «un perdurante e grave stato di ansia o paura» (6), oppure da suscitare nella medesima «un fondato timore» per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di altra persona alla stessa legata da un vincolo affettivo o, ancora, da costringerla ad «alterare le proprie abitudini di vita» (7).
Per la sussistenza del reato si richiede quindi non solo una condotta minacciosa o molesta ma anche un’alterazione dell’equilibrio psichico della vittima (8).
Lo stalking costringe la vittima a vivere in uno stato d’ansia e di paura che, nei casi più gravi, può sfociare nella depressione e la induce a mutare le proprie abitudini ed il proprio stile di vita nel tentativo di sottrarsi a tale persecuzione.
Attuando poi comportamenti minacciosi o violenti lo stalker può provocare nella vittima il fondato timore per la propria incolumità e per quella dei propri cari.
L’art. 612-bis, c.p., specificando “con condotte reiterate”, determina come non sia il singolo episodio molesto o minatorio ad essere rilevante per la configurabilità del reato bensì l’insieme ed il ripetersi nel tempo degli atti persecutori, prescindendo dalle modalità specifiche dei singoli episodi.
La condotta persecutoria non deve essere considerata quindi in relazione ai singoli atti; rileva, invece, la modalitĂ , ripetuta nel tempo, con cui essi sono compiuti e la contrarietĂ della volontĂ della vittima.
Inoltre, lo stalking, introdotto nella sezione del Codice penale dedicata ai reati contro la libertà morale, è un reato abituale ovvero un illecito penale per la cui realizzazione è necessaria la reiterazione nel tempo di più condotte della stessa specie.
I singoli comportamenti persecutori devono succedersi nel tempo e dunque essi non rilevano se vengono realizzati in un unico contesto spazio-temporale. Peraltro, a tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che integrano tale reato anche due soli episodi di minaccia o di molestia, se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita. (Cass. 5.7.2010, n. 25527 e Cass. 17.2.2010, n. 6417).
Per quanto infine riguarda l’elemento soggettivo, il reato è doloso e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere gli atti persecutori idonei a provocare uno degli eventi tipizzati dall’art. 612-bis, c.p.
Tipologie di stalker e ruoli nel reato
Per quanto riguarda l’aspetto psicologico, rientrano nel profilo tipico dello stalker una serie di comportamenti intrusivi nella vita privata della vittima quali: sorvegliare, pedinare, appostarsi sotto casa o nel luogo di lavoro, inseguire o raccogliere con qualunque mezzo informazioni sulla vittima, mandare lettere, telefonate, e-mail, inserirsi in chat-lines o social network, inviare messaggi o sms, scrivere murales, inviare regali o ordinare merci e servizi a nome della vittima, fare visite a sorpresa, incontrare la vittima nei luoghi abitualmente frequentati, rubare e leggere la corrispondenza, diffondere dichiarazioni diffamatorie o immagini oltraggiose, minacciare la persona offesa o i suoi familiari, danneggiare le proprietà della vittima (9).
In dottrina sono stati individuati cinque tipi di stalker (10):
● il risentito: di solito un ex partner che vuole vendicarsi per un torto, anche solo presunto, oppure che non accetta la fine della relazione. La vendetta consiste generalmente nel cercare di ledere sia l’immagine della persona (ad esempio, pubblicando in Internet foto o immagini compromettenti), sia la persona stessa (ad esempio, facendo scenate) oppure danneggiando beni della vittima;
● il bisognoso d’affetto: è colui che agisce per attirare l’attenzione su di sé;
● il corteggiatore incompetente: i suoi comportamenti degenerano perché è incapace di avere una vita di relazione;
● il respinto: è colui che non accetta la fine di una relazione e reagisce all’abbandono;
● il predatore: vuole avere rapporti sessuali con una vittima che può essere inseguita e spaventata.
Per quanto riguarda i ruoli nel reato, nel rapporto autore del reato/vittima (11), secondo quanto evidenziato dall’Osservatorio nazionale stalking, si nota:
● autore femminile: vittima femminile (37%) – vittima maschile (63%);
● autore maschile: vittima femminile (85%) – vittima maschile (15%).
(1) Art. 612-bis, c.p. “Atti persecutori”: “Salvo che il fatto costituisca piĂą grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumitĂ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metĂ se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilitĂ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilitĂ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchĂ© quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.
(2) Per approfondimenti si veda A. Natalini “Se c’è sesso con la vittima censurata su Facebook la divulgazione del filmato” in Famiglia e minori, Il Sole 24 Ore, n. 10/2010, pag. 18.
(3) C. Sarzana di S. Ippolito “Informatica, internet e diritto penale”, Giuffrè Editore, 2010, pag. 117.
(4) L. Pistorelli in http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=775.
(5) C. Calabrese “Stalking: tutela della vittima di comportamenti assillanti”, in Ventiquattrore Avvocato, Il Sole 24 Ore, n. 5/2010, pag. 60.
(6) Per alcuni rilievi critici si veda C. Sarzana di S. Ippolito, op. cit., pag. 121; per i rilievi critici riguardo allo cyberstalking, si veda D. Minotti “Le recenti novità legislative rischiano di lasciare impunite alcune forme di cyberstalking” in Famiglia e minori, Il Sole 24 Ore, n. 4/2009, pag. 9.
(7) Si veda anche Cass. 21.9.2010, n. 34015.
(8) In tema di destabilizzante turbamento psicologico di una minore si veda Cass. 26.3.2010, n. 11945.
(9) Per l’esemplificazione di alcuni comportamenti di cyberstalking si veda A. Sorgato “Stalking”, Giappichelli, 2010, pag. 216.
(10) C. Calabrese, op. cit., pag. 61.
(11) F. Roia “Stalking: senza terapie e con il nodo della querela norme in attesa di limature” in Famiglia e minori, Il Sole 24 Ore, n. 10/2010, pag. 14.
Immangine da http://www.safetyweb.com/cyberstalking che riporta un analisi del fenomeno e delle tecniche correlate.

