Il Tribunale di Milano ha recentemente emesso la prima sentenza di condanna per il reato di pornografia virtuale, ai sensi dell’art. 600-quater.1, c.p., introdotto dall’art. 4, L. 38/2006.
L’uomo, condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione, deteneva, infatti, nel suo personal computer materiale pedopornografico di carattere virtuale ovvero immagini e video con scene disegnate come cartoni animati ed elaborate al computer che riproducevano rapporti sessuali con bambini fino al punto di sembrare vere.
Nei fatti, nel corso di una perquisizione avvenuta nei mesi scorsi nell’abitazione del soggetto, gli inquirenti avevano trovato nel suo computer un’ingente quantitĂ di video e files pedopornografici e ciò ha portato alla contestazione della detenzione e diffusione di un video e 1.635 files pedopornografici (che erano cancellati), con immagini reali; è stata, inoltre, contestata la detenzione di 6.990 immagini e 36 video di carattere pedopornografico virtuale scaricati e condivisi in alcuni siti di file sharing.
Nello specifico, si trattava di scene stilizzate e disegnate come cartoni animati ma elaborate dal punto di vista grafico a tal punto da apparire vere, anche se non reali.
In merito al reato contestato, l’art. 600-quater.1, c.p., prevede che le disposizioni di cui agli artt. 600-ter (Pornografia minorile) e 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), c.p., si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

